Regione Piemonte - Legge n. 34 del 7.4.2000
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Art. 5.
(Interventi per il diabete infantogiovanile)
- La Regione, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabilite con atto di indirizzo e di coordinamento dello Stato e sentito il parere della Commissione diabetologica regionale di cui all'articolo 9, organizza procedure per l'individuazione dei soggetti a rischio e per la diagnosi precoce della malattia diabetica, favorendo ogni strategia preventiva.
- La terapia educativa viene prioritariamente attuata nel corso degli accessi alle Unità operative di Diabetologia pediatrica ed è potenziata mediante iniziative esterne alla struttura ossia presso il domicilio, le strutture scolastiche e sportive, anche avvalendosi delle associazioni dei pazienti diabetici.
- Alle Unità operative autonome di Diabetologia pediatrica individuate all'articolo 2 compete altresì l'educazione dei giovani pazienti all'autogestione della patologia mediante l'organizzazione in ambito regionale di appositi campi scuola.
- La Giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità di attuazione e finanziamento dei campi scuola entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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