Chi siamo

Statuto

AGD Italia Onlus

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURA
E' costituita con sede legale ed amministrativa in Neviano degli Arduini (Parma), via Laurano n. 34, l'Associazione a carattere nazionale tra le Associazioni locali per l'Aiuto ai Giovani con Diabete, denominata "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITALIANE GIOVANI CON DIABETE ONLUS". Tale denominazione, eventualmente anche nella forma abbreviata AGD ITALIA ONLUS dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.


ART. 2 - SCOPI, FINALITA' E DURATA
L'Associazione non ha scopi di lucro ed ha durata illimitata. L'associazione opera con finalità primaria di tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore di persone svantaggiate in quanto bambini e giovani con diabete in età evolutiva. Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente capoverso l'Associazione si propone di:
• combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle condizioni di soggetto con diabete;
• mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del territorio nazionale per garantire che la prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete in etàevolutiva sia attuata ovunque in modo omogeneo ed ottimale;
• informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete in età evolutiva;
• promuovere attività di formazione anche mediante l'istituzione di borse di studio a favore di persone svantaggiate intendendo come tali i soggetti che rientrano nei limiti individuati dall'indicatore della Situazione Economica Equivalente stabiliti per l'esenzione delle tasse universitarie della regione in cui il coordinamento opera;
• promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi, terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati in collaborazione con i centri di Diabetologia;
• rappresentare le Associazioni per Giovani con Diabete associate nei confronti degli organi istituzionali e sanitari;
• favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito nazionale
• favorire lo sviluppo di nuove Associazioni;
• sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca, istruzione e difesa dei bambini e giovani con diabete.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali o ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse per il raggiungimento delle sue finalità.

ART. 3 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTI
Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, e altri contributi liberi e volontari delle Associate;
• donazioni o contributi di privati anche se collegati a singole manifestazioni;
• elargizioni o contributi dello Stato, Regioni, Enti locali e Istituzioni pubbliche o private;
• entrate derivanti da attività istituzionali e direttamente connesse;
• raccolte e sottoscrizioni;
• vendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione come donazioni a scopo di liberalità.
- I fondi dell' A.G.D. ITALIA devono essere depositati in un c/c bancario e/o postale, stabilito dal Consiglio Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il vice-Presidente, ed il Tesoriere AGD ITALIA con firme disgiunte.
- I fondi raccolti vengono utilizzati per il raggiungimento degliscopi statutari secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- E' assolutamente fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità di tutela dei diritti civili, operante nel territorio ed avente forma giuridica di onlus, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4 - ORGANISMI DELL' ASSOCIAZIONE
Organi dell' Associazione sono:
• l'Assemblea dei soci,
• il Consiglio Direttivo,
• il Presidente,
• il vice-Presidente,
• il Tesoriere,
• il Segretario,
• i Revisori dei conti/non Consiglieri
• il Presidente Onorario
• Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite. Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare


ART. 5 - ASSEMBLEA
Fanno parte dell'Assemblea i rappresentanti delegati delle Associazioni locali iscritte all'associazione. Ad ogni Associazione aderente spetta un solo delegato con diritto di voto, ma la partecipazione è aperta a più
persone per Associazione aderente.
- L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per:
• approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Associazione;
• approvare il programma annuale delle iniziative formulato dal Consiglio Direttivo;
• provvedere ogni tre anni, alla nomina del Consiglio Direttivo composto da 7, 9 o 11 consiglieri
- L'Assemblea Ordinaria inoltre provvede alla nomina eventuale del Presidente Onorario su segnalazione del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci – tramite i suoi delegati - per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione.
- L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
-L'Assemblea, salvo quanto disposto in art. 16, è valida se sono presenti:
• in prima convocazione almeno la metà degli aventi diritto;
• in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sono valide se prese con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
- L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell'Associazione, dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza dei soci, con qualunque mezzo di comunicazione,
almeno quindici giorni prima della riunione.
- Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario sarà comunicato, a cura del Presidente , alle Associazioni aderenti entro 30 giorni.
 

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Viene nominato per la prima volta dai soci fondatori dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo viene nominato, fra i delegati delle Associazioni aderenti, dall'assemblea dei soci;
- Rimane in carica tre anni e alla scadenza tutti i componenti possono essere riconfermati;
- al suo interno nomina il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che durano fino alla scadenza del mandato triennale del Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce più volte all'anno per:
• redigere obbligatoriamente il rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente;
• predisporre il programma annuale ed il bilancio da sottoporre all'assemblea;
• formulare progetti di istruzione e assistenza rispondenti alle esigenze dei bambini e giovani con diabete in età evolutiva;
• verificare la concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto dell'associazione;
• approvare convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;
• provvedere alla liquidazione dei compensi dei collaboratori in quanto soggetti di prestazioni professionali;
• accettare le adesioni di nuove Associazioni in qualità di soci;
• assumere iniziative promozionali, individuare momenti di formazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- le deliberazioni sono valide quando sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei consiglieri aventi diritto di voto.
- L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell'Associazione, dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualunque mezzo di comunicazione, almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cinque giorni prima delle riunioni urgenti.


ART. 7 - PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è rinnovabile non più di due volte consecutive.
• Rappresenta l'Associazione e si fa garante nei confronti di Enti e privati degli impegni assunti dall'associazione nel rispetto degli obiettivi e delle regole statutarie. In caso di mancanza o impossibilità del Presidente interviene il vice-Presidente ed in caso di ulteriore mancanza di quest'ultimo la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica;
• convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
• convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
• è responsabile della gestione economica ed organizzativa dell'Associazione;
• può avvalersi, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, della collaborazione di esperti anche non aderenti
all'associazione;
• può nominare, su richiesta delle Associazioni locali, delegati per la rappresentanza istituzionale in ambito infranazionale.


ART. 8 - VICE-PRESIDENTE
Ha i compiti ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.


ART. 9 - TESORIERE
- Riscuote le entrate a qualsiasi titolo; - effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- predispone per il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.


ART. 10 – SEGRETARIO
- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei Soci;
- cura la conservazione del registro dei verbali e del libro soci;
- sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.


ART. 11 - REVISORE DEI CONTI / NON CONSIGLIERI
I Revisori dei Conti, in numero di due, vanno eletti dall'Assemblea dei Soci in esecuzione alla normativa connessa al tipo associativo e con le relative incompatibilità. Hanno il compito di controllare l'Amministrazione ed i bilanci, compilando una relazione da presentare all'Assemblea.


ART. 12 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio  Direttivo. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.


ART. 13 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Sono aderenti all'Associazione le Associazioni locali che:
- sottoscrivono il presente Statuto;
- le Associazioni locali per l'Aiuto ai Giovani con Diabete o altrimenti denominate che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo;
- nella domanda l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'AGD ITALIA e ne dimostra la concordanza con lo statuto della propria Associazione;
- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.


ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Le associazioni aderenti ad AGD ITALIA (AGD associate), tramite i
propri rappresentanti, hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega sulle materie previste all'art. 5 e sulle eventuali approvazioni di regolamenti o modificazioni statutarie. Coloro che operano in seno al Consiglio Direttivo sia in qualità di consiglieri che di volontari, dovranno avere copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività
sociale di volontariato, nonché per la responsabilità verso terzi il cui onere è a carico delle rispettive  Associazioni di appartenenza.
Le associazioni aderenti ad AGD ITALIA (AGD associate) hanno obbligo di:
- rispettare quanto previsto dal presente Statuto;
- accettare quanto deliberato dagli Organi dell'Associazione; contribuendo secondo le proprie capacità economiche ed organizzative;
- operare, se volontari, in modo assolutamente gratuito (al Volontario possono essere rimborsate  all'Associazione le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo).


ART. 15 - BILANCIO ECONOMICO ANNUALE
- Ogni anno il Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da approvare dall'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- Dal bilancio consuntivo, accompagnato da apposita relazione in cui emergono gli obiettivi, le attività e gli interventi operativi, devono risultare le attività, le passività, i contributi e le donazioni.
- Il bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno e deve essere depositato in sede 15 giorni prima della sua approvazione.


ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO
- Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei soci.
- Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli stessi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.


ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile nonché le disposizioni di leggi speciali, in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.