Statuto
ART. 1 – Denominazione e Sede –
E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr. 117 e successive modificazioni e integrazioni (da ora in poi “Codice del Terzo Settore” o CTS), con sede legale in Neviano degli Arduini (PR), l'Associazione di promozione sociale "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITALIANE GIOVANI CON DIABETE APS" in forma abbreviata AGD ITALIA - APS (da ora in poi indicata come Associazione), indicazione ed acronimo che dovranno essere riportati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.
L'Associazione, identificata all’Anagrafe Tributaria con il codice fiscale 92082330348 , è stata costituita e registrata come "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITALIANE GIOVANI CON DIABETE" ONLUS, in data 12 aprile 1996 con atto a rogito del Notaio Alessandro Borri di Parma (Rep.53.456/9.442).
ART. 2 – Durata
L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 11
ART. 3 – Scopo, finalità e attività
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, ricomprese nell'elencazione di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi, in modo prevalente, dell’attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
L'Associazione svolge, in maniera principale, le seguenti attività, appunto ricomprese tra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
• interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, prevista dalla lettera a); e
• prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni, come identificata alla lettera c); e in maniera secondaria l'attività indicata alla lettera m) e cioè fornire servizi strumentali ad enti del Terzo Settore.
L'associazione nello svolgimento delle attività generali indicate alla lettera a), c) e m) dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore opera perseguendo come finalità primaria la tutela dei diritti nel settore sociale e sanitario, della formazione e della ricerca scientifica a favore di bambini e giovani con diabete in età evolutiva in quanto soggetti svantaggiati.
Nell'adempimento dei propri fini istituzionali di cui al presente capoverso l'Associazione attraverso le azioni indicate si propone di:
• Combattere le discriminazioni nelle cure, nelle scuole,nello sport, nel lavoro e nella società, dovute alle condizionidi soggetto con diabete;
• mantenere stretti contatti con gli enti sanitari del territorio nazionale per garantire che la prestazione delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete in età evolutiva sia attuata ovunque in modo omogeneo ed ottimale anche mediante l'intervento degli Enti associati, promuovendo la sottoscrizione di convenzioni e/o collaborazioni con i predetti enti;
• informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realtà del diabete in età evolutiva attraverso l'organizzazione di seminari, tavole rotonde, pubblicazioni su quotidiani, riviste e social;
• formare e informare organizzando corsi, incontri e stimolare confronti;
• promuovere la ricerca scientifica ed operativa (metodi,terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati in collaborazione con i centri di Diabetologia;
• rappresentare le Associate nei confronti degli organi istituzionali e sanitari, promuovendo l’emanazione di linee guida e atti normativi;
• favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni, contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito nazionale;
• favorire lo sviluppo di nuove Associazioni;
• sviluppare collaborazioni internazionali per ricerca, istruzione e difesa dei bambini e giovani con diabete.
• Può associarsi a Reti Associative che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore,
anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali”.
ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale e di volta in volta individuate con delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 5 – Raccolta fondi.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 e 79 comma 4 lettera a) del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni,lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 6 – Associati
Il numero degli Enti associati è illimitato ma non può essere inferiore a tre associazioni di promozione sociale che si occupano, anche se in maniera non esclusiva, di tutela di bambini
e giovani con diabete di tipo 1 in età evolutiva. Qualora il numero minimo venga a mancare dovrà essere ricostituito entro il termine di un anno. La mancata ricostituzione del numero minimo degli enti associati comporterà la cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore salvo iscrizione in altra sezione.
Possono aderire all’Associazione altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli Enti associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
ART. 7 – (Adesione all’associazione)
L’ente che intende essere ammesso come associato dovrà presentareal Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
• l'indicazione della denominazione, la sede, il codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e posta certificata.
• la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
• la concordanza dello statuto dell’ente che intende associarsi con le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione deve essere comunicata all'Ente interessato ed annotata nel libro degli associati.
Qualora la domanda venga rigettata il Consiglio Direttivo deve,entro 60 giorni, motivarne la decisione e comunicarla all'ente richiedente/interessato.
Entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, l'ente potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
L'assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, si pronuncerà in occasione della successiva convocazione.
Lo status di Ente associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 8 - Diritti e obblighi degli associati
Gli Enti associati attraverso il proprio delegato hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di far eleggere, nel rispetto del regolamento al momento vigente, il proprio delegato negli stessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
• frequentare i locali dell’associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma diattività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell’Associazione entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli Enti associati hanno l’obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
• prestare attraverso i propri associati attività rivolta verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di Ente associato si perde per esclusione o per recesso
L’Ente associato può essere escluso quando contravviene gravemente agli obblighi e fini del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organiassociativi, oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all’Associazione, anche attraverso i propri associatiche ricoprono un ruolo istituzionale. L'esclusione deve essere decisa con delibera del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’ente associato
e/o del suo delegato.
La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 10 giorni all’Ente associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. In merito a ciò delibera in maniera inappellabile
l’Assemblea fino a quel momento il provvedimento rimane sospeso.
L’Ente associato viene inoltre escluso in caso di inadempimento del versamento della quota associativa per due annualità nonostante il sollecito del Consiglio direttivo.
L’ente associato può sempre recedere dall’Associazione.
L'ente che intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione dell’ente associato non sono trasferibili ad altro ente.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
ART. 10– ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono:
• l'Assemblea degli associati,
• il Consiglio Direttivo,
• il Presidente,
• il vice-Presidente,
• il Tesoriere,
• il Segretario,
• il Collegio sindacale
• i Revisori legali
• il Presidente onorario
Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite ad eccezione di quella del Collegio sindacale e dei Revisori Legali.
Saranno rimborsate le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo i termini e i limiti stabilito del consiglio direttivo.
Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza del triennio considerato.
ART. 11 - (Assemblea)
All'Assemblea partecipano gli enti associati iscritti da almeno 1 mese. Ogni Ente associato è rappresentato da un solo delegato con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell’Assemblea stessa, ma la partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti gli associati di ogni Ente associato.
Ciascun Ente associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato di Ente associato in regola con il pagamento della quota associativa,
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun delegato può ricevere sino ad un massimo di 2 deleghe,esprimendo così al massimo 3 voti.
In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata almeno
15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo pec risultante dal libro degli associati. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente; qualora non provveda dal vice-presidente o, in caso di impossibilità di entrambi, dal membro più anziano del consiglio direttivo. Incaso di inattività anche dei consiglieri la convocazionepotrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale del foro ove ha sede l'Associazione. La prima e seconda convocazione
non possono essere stabilite nello stesso giorno.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo interno e/o della revisione legale;
• approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organiassociativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sulla esclusione degli Enti associati;
• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• approva l’eventuale regolamento interno
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
• delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla
Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto di sua competenza.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per
deliberare su:
• approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e preventivo nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore. Sono inoltre di competenza dell'assemblea ordinaria:
• l'approvazione del programma annuale delle iniziative formulato dal Consiglio Direttivo;
• la nomina del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Stabilisce il numero dei consigliere che comporranno il consiglio direttivo che deve essere in numero dispari non inferiore a sette e non superiore a undici;
• l'approvazione dell’eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
• la nomina dell'eventuale presidente onorario, su segnalazione del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore
dell’Associazione;
• la nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale;
• la responsabilità dei componenti degli organi associativi,ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• l'esclusione degli Enti associati L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli enti associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Enti associati e delibera su:
• modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
• approvazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• scioglimento, trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
• la domanda di ammissione a Reti Associative che svolgono attività d’interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
• tutti gli altri oggetti di sua competenza attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli Enti associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli Enti associati, in proprio o per delega.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti (3/4) degli Enti associati e il voto favorevole della maggioranza
semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Enti associati.
Il verbale dell'Assemblea, redatto dal Segretario, sarà inviato, a sua cura, entro 30 giorni agli Enti associati.
ART. 12 – (Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea, fra i delegati degli Enti associati. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
• formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
• individuare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di carattere generale, secondarie e strumentali a queste ultime;
• predispone, se ritenuto opportuno, un regolamento interno in linea con il presente statuto da sottoporre all'approvazionedell'Assemblea;
- predisporre l’eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione di nuovi Enti;
- deliberare le azioni legali nei confronti degli Enti associati;
- decidere in ordine alla stipula degli atti e contratti inerenti
le attività associative;
• curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di delegati,compreso tra 7 e 11, secondo quanto stabilito dall’Assemblea prima della votazione. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, con voto segreto; restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
I consiglieri sono scelti dall’Assemblea tra i delegati degliEnti associati e il cui ente di appartenenza è in regola con il pagamento delle quote associativi e iscritto da almeno un
mese nel Libro degli Enti Associati. Si applicano le norme dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei membri del Consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del President e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto a mezzo pec o email a cui deve seguire conferma di ricevimento,
almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cinque giorni prima delle riunioni urgenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presentela maggioranza dei componenti e cioè 4 se composto da 7, 5 se composto da 9 e 6 se composto da 11 consiglieri.
Nella prima riunione dopo la sua elezione il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente,il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo
si riunisce ogni due mesi o anche più frequentemente quando se ne ravveda la necessità.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina,devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali diessi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibiliai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo decade qualora vengono a mancare la metà più uno dei suoi componenti. In caso di rinuncia o revoca di un consigliere questo verrà sostituito con il primo dei
non eletti direttamente dal consiglio direttivo. Qualora siesaurisse la lista dei non eletti provvederà alla nomina integrativa l'assemblea nella prima riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo ha, tra i suoi compiti, la facoltà di predisporre un Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, definisca gli aspetti pratici e
particolari della vita dell'Associazione. Tale Regolamento è adottato dal consiglio direttivo e sottoposto alla ratifica dell'Assemblea alla prima riunione successiva.
ART. 13 - (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto con voto palese dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza degli aventi diritto di partecipazione al voto ed è rinnovabile non più di due
volte consecutive.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea
ordinaria.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio
Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
ART. 14 - VICE-PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’eserciziodelle sue funzioni e, in caso di ulteriore mancanza di quest'ultimo, la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica;
ART. 15 - TESORIERE
Il Tesoriere dura in carica quanto il consiglio direttivo edè rieleggibile
- Riscuote le entrate a qualsiasi titolo;
- effettua i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite;
- verifica il pagamento delle quote associative;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- coadiuva il segretario nell'aggiornamento del libro dei Soci;
- Sostituisce il segretario in caso di assenza o impedimento.
ART. 16 – SEGRETARIO
Il segretario dura in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile
• attende alla corrispondenza,
• redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli Enti Associati;
• cura la conservazione del registro dei verbali dell’assemblea,e del Consiglio direttivo e del libro degli Enti associati;
• sottopone al Consiglio direttivo le domande di ammissione ei nuovi Enti da associare;
• invia i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo ai delegati e Enti associati;
• cura la conservazione del registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.
ART. 17 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente onorario non ha la rappresentanza legale dell’Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti limitatamente ad uno specifico mandato.
ART. 18 - (Collegio sindacale)
Il Collegio Sindacale, organo di controllo interno, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 Cts).
Il Collegio Sindacale può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'assemblea.
I componenti il Collegio Sindacale, ai quali si applicano i criteri contenuti nell’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabilee sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltreil controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformitàalle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà attodegli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezionee di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli consiglieri
notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 - (Revisione legale dei conti)
E' l'organo di controllo esterno, anche monocratico, che deve essere nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 31 Cts). Può essere nominato anche senza che vi sia l'obbligo di legge con delibera dell'Assemblea stessa. Tale attività può essere svolta da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro tenuto dal Mef.
ART. 20 - (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate
– è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civi- che, solidaristiche e di utilità sociale secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I fondi dell’Associazione devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, stabiliti dal Consiglio Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il Vice-Presidente in caso di impedimento del presidente, e il Tesoriere o altra persona delegata dal Consiglio Direttivo.
ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 22 - (Risorse economiche)
L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarieal suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore
ART. 23 - (Bilancio di esercizio)
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre diogni anno.
Il bilancio di esercizio può assumere la forma di rendiconto finanziario per cassa qualora ne ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell’articolo 17 del Codice del Terzo
Settore. Il bilancio o il rendiconto finanziario per cassa devono essere redatti in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Esso è predisposto dal Tesoriere su indicazioni del Consiglio direttivo, deve essere approvato dall’Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e
depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno.
ART. 24 - (Bilancio sociale e informativa sociale)
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 100 mila euro annui.
L’associazione, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate siano superiori a 1 milione dieuro annui, deve redigere e depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 25 - (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli Enti associati, tenuto a cura del Segretario;
• registro dei volontari, che svolgono la loro attività inmodo non occasionale, tenuto a cura del Segretario;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redattiper atto pubblico, tenuto a cura del Segretario;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Segretario;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale, tenuto a cura dello stesso organo (se presente);
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del/i Revisore/i Legale/i, tenuto a cura dello stesso organo (se presente);
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali
altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli enti associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi quando ne facciano richiesta scritta trasmessa a mezzo pec o raccomandata e dopo aver concordato data e ora in cui prendere visione dei documenti richiesti presso la sede legale o quella operativa e/o amministrativa.
ART. 26 - (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,per il tramite dell’associazione, attività in favore dellacomunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, edesclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate perl'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altrorapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività divolontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 27 - (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anchedei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e alperseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 28 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i delegati dei propri Enti associati.
Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivodell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere indicato al 2 capoverso sono nulli.
ART. 29 - (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice
del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

