AGDI - L'Associazione - Statuto
ART. 1 - DENOMINAZIONE E STRUTTURA
E' costituita con sede legale
ed amministrativa in S. Polo di Torrile (Parma), via Cabassa n. 11, l'Associazione
a carattere nazionale tra le Associazioni locali per l'Aiuto ai Giovani Diabetici,
denominata "A.G.D. ITALIA - COORDINAMENTO TRA LE ASSOCIAZIONI ITALIANE GIOVANI
DIABETICI ONLUS". Tale denominazione, eventualmente anche nella forma abbreviata
AGD ITALIA ONLUS dovrà essere riportata in qualsiasi segno distintivo
e comunicazione rivolta al pubblico.
ART. 2 - SCOPI, FINALITA' E DURATA
L'Associazione non ha scopi
di lucro ed ha durata illimitata. L'associazione opera con finalità primaria
di tutela dei diritti civili nel settore sociale e sanitario, della formazione
e della ricerca scientifica a favore di persone svantaggiate in quanto bambini
e giovani con diabete insulino dipendente. Nell'adempimento dei propri fini
istituzionali di cui al presente capoverso l'Associazione si propone di:
- combattere le discriminazioni
nelle cure, nelle scuole, nello sport, nel lavoro e nella società, dovute
alle condizioni di diabetico;
- mantenere stretti contatti
con gli enti sanitari del territorio nazionale per garantire che la prestazione
delle cure a favore dei bambini e giovani con diabete sia attuata ovunque
in modo omogeneo ed ottimale;
- informare e sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla realtà del diabete in età pediatrica e giovanile;
- promuovere la ricerca scientifica
ed operativa (metodi, terapie, informazioni) sul diabete e diffonderne i risultati
in collaborazione con i centri di Diabetologia;
- rappresentare le Associazioni
per Giovani Diabetici associate nei confronti degli organi istituzionali e
sanitari;
- favorire l'interscambio
delle esperienze territoriali e garantire la diffusione delle informazioni,
contribuendo alla unificazione delle diverse realtà associative in ambito
nazionale;
- favorire lo sviluppo di
nuove Associazioni;
- sviluppare collaborazioni
internazionali per ricerca, istruzione e difesa dei giovani con diabete.
L'Associazione potrà altresì svolgere
le attività direttamente connesse al raggiungimento delle sue finalità.
ART. 3 - PATRIMONIO
E FINANZIAMENTI
Il patrimonio dell'associazione
è costituito da:
- quote associative annuali,
il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo, e altri contributi
liberi e volontari delle Associate;
- donazioni o contributi
di privati anche se collegati a singole manifestazioni;
- elargizioni o contributi
dello Stato, Regioni, Enti locali e Istituzioni pubbliche o private;
- entrate derivanti da attività
istituzionali e direttamente connesse;
- raccolte e sottoscrizioni;
- vendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione come donazioni
a scopo di liberalità.
- I fondi dell' A.G.D. ITALIA
devono essere depositati in un c/c bancario e/o postale, stabilito dal Consiglio
Direttivo; su tali conti possono compiere operazioni il Presidente, oppure il
vice-Presidente, ed il Tesoriere AGD ITALIA con firme disgiunte.
- I fondi raccolti vengono utilizzati per il raggiungimento degli scopi statutari
secondo le delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge. Eventuali
utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio
sarà devoluto ad altra associazione avente finalità di tutela dei diritti civili,
operante nel territorio ed avente forma giuridica di onlus, sentito il parere
dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 4 - ORGANISMI DELL' ASSOCIAZIONE
Organi dell' Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice-Presidente,
- il Tesoriere,
- il Segretario,
- i Revisori dei conti / non Consiglieri.
Tutte le cariche dell'associazione
sono gratuite.
Le sostituzioni effettuate nell'arco del triennio vengono a cessare alla scadenza
del triennio stesso.
ART. 5 - ASSEMBLEA
Fanno parte dell'Assemblea
i rappresentanti delegati delle Associazioni locali iscritte all'associazione.
Ad ogni Associazione aderente spetta un solo delegato con diritto di voto, ma
la partecipazione é aperta a più persone per Associazione aderente.
- L'Assemblea Ordinaria si riunisce
almeno una volta l'anno per:
- approvare il bilancio preventivo
e il conto consuntivo dell'Associazione;
- approvare il programma
annuale delle iniziative formulato dal Consiglio Direttivo;
- provvedere minimo ogni
tre anni, alla nomina del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea viene convocata
dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta
di almeno un terzo dei Soci.
- L'Assemblea, salvo quanto disposto
in art. 15, è valida se sono presenti:
- in prima convocazione almeno la metà degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- Le deliberazioni sono valide
se prese con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
- L'avviso di convocazione dovrà
essere reso pubblico nella sede dell'Associazione, dovrà contenere l'ordine del
giorno e dovrà essere portato a conoscenza dei soci, con qualunque mezzo di comunicazione,
almeno quindici giorni prima della riunione.
- Il verbale dell'Assemblea, redatto
dal Segretario, sarà comunicato, a cura del Presidente, alle Associazioni aderenti
entro 30 giorni.
- L'Assemblea, per essere valida,
deve essere costituita dalla metà più uno dei Soci.
ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Viene nominato per la prima
volta dai soci fondatori dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo viene
nominato, fra i delegati delle Associazioni aderenti, dall'assemblea dei soci;
- rimane in carica tre anni ed alla scadenza tutti i componenti possono essere riconfermati;
- al suo interno nomina il Presidente, il vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, che durano fino alla scadenza del mandato triennale del Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce più volte all'anno per:
- redigere obbligatoriamente
il rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente;
- predisporre il programma annuale ed il bilancio da sottoporre all'assemblea;
- formulare progetti di istruzione e assistenza rispondenti alle esigenze dei giovani con diabete;
- verificare la concreta attuazione delle disposizioni dello Statuto dell'associazione;
- approvare convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali;
- provvedere alla liquidazione dei compensi dei collaboratori in quanto soggetti di prestazioni professionali;
- accettare le adesioni di nuove Associazioni in qualità di soci;
- assumere iniziative promozionali, individuare momenti di formazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- le deliberazioni sono valide quando sono prese con la maggioranza del 50% più uno dei presenti con diritto di voto.
- L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell'Associazione, dovrà contenere l'ordine del giorno e dovrà essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualunque mezzo di comunicazione, almeno quindici giorni prima delle riunioni ordinarie e cinque giorni prima delle riunioni urgenti.
ART. 7 - PRESIDENTE
Viene eletto dal Consiglio Direttivo ed è rinnovabile non più di due volte consecutive.
- Rappresenta l'Associazione e si fa garante nei confronti di Enti e privati degli impegni assunti dall'associazione nel rispetto degli obiettivi e delle regole statutarie. In caso di mancanza o impossibilità del Presidente interviene il vice-Presidente ed in caso di ulteriore mancanza di quest'ultimo la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età anagrafica;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- è responsabile della gestione economica ed organizzativa dell'Associazione;
- può avvalersi, per il conseguimento degli obiettivi prefissati, della collaborazione di esperti anche non aderenti all'associazione;
- può nominare, su richiesta delle Associazioni locali, delegati per la rappresentanza istituzionale in ambito infranazionale.
ART. 8 - VICE-PRESIDENTE
Ha i compiti ed i poteri del
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
ART. 9
- TESORIERE
- Riscuote le entrate a qualsiasi
titolo;
- effettua i pagamenti per spese
previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- tiene il registro delle entrate
e delle uscite;
- predispone per il bilancio consuntivo
e il bilancio preventivo, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.
ART. 10 - SEGRETARIO
- Redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei
Soci;
- cura la conservazione del registro dei verbali;
- sostituisce il Tesoriere, in caso di assenza o impedimento.
ART. 11 - REVISORE DEI
CONTI / NON CONSIGLIERI
I Revisori dei Conti, in numero
di due, vanno eletti dall'Assemblea dei Soci in esecuzione alla normativa connessa al tipo associativo e con le relative incompatibilità.
Hanno il compito di controllare l'Amministrazione ed i bilanci, compilando una
relazione da presentare all'Assemblea.
ART. 12 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Sono aderenti all'Associazione
le Associazioni locali che:
- sottoscrivono il presente Statuto;
- le Associazioni locali per l'Aiuto ai Giovani Diabetici o altrimenti denominate
che fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo;
- nella domanda l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo
statuto dell'AGD ITALIA e ne dimostra la concordanza con lo statuto della propria
Associazione;
- l'ammissione decorre dalla
data di delibera del Consiglio Direttivo.
ART. 13 - DIRITTI E
DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Le AGD associate, tramite i
propri rappresentanti, hanno diritto di:
- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per
delega sulle materie previste all'art. 5 e sulle eventuali approvazioni di regolamenti
o modificazioni statutarie.
Coloro che operano in seno al Consiglio Direttivo o che ne sono da questo incaricati
dovranno avere copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo
svolgimento dell'attività sociale di volontariato, nonchè per la responsabilità
verso terzi il cui onere è a carico delle rispettive Associazioni di appartenenza.
Le AGD associate hanno obbligo di:
- rispettare quanto previsto
dal presente Statuto;
- accettare quanto deliberato
dagli Organi dell'Associazione; contribuendo secondo le proprie capacità economiche
ed organizzative;
- operare, se volontari, in
modo assolutamente gratuito (al Volontario possono essere rimborsate dall'Associazione
le spese effettivamente sostenute per le attività prestate entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo).
ART. 14 - BILANCIO ECONOMICO ANNUALE
- Ogni anno il Tesoriere, su indicazione
del Consiglio Direttivo, redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
da approvare dall'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- Dal bilancio consuntivo, accompagnato da apposita relazione in cui emergono gli obiettivi, le attività e gli interventi operativi, devono risultare le attività, le passività, i contributi e le donazioni.
- Il bilancio si chiude al 31
dicembre di ogni anno e deve essere depositato in sede 15 giorni prima della sua
approvazione.
ART. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO
- Le proposte di modifica della statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei soci.
- Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli stessi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
ART. 16
- DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente
previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile nonchè le disposizioni
di leggi speciali, in particolare in materia di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. |