AGDI - dalla stampa
Nota stampa del 10/01/2011
Su esplicita sollecitazione delle Associazioni Nazionali dei Pazienti Diabetici (AGD Italia – AID – ANIAD – Diabete Forum – FAND – FDG – JDF Italia), l’On. Gianni Pittella, Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo, ha incontrato in Roma, il 09/01/2011, le rappresentanze dei Pazienti per affrontare la delicata questione attinente la concessione e rinnovo della patente di guida, a fronte della Direttiva Europea n. 91/439/CEE, recentemente recepita dal Governo Italiano.
Le Rappresentanze dei Pazienti hanno convenuto di predisporre un apposito documento con cui impegnare, per il tramite del Vice Presidente Vicario, On. Pittella, le competenti Commissioni Comunitarie , al fine di poter valutare l’opportunità di apportare alcune modifiche nelle parti della Direttiva, ritenute non confacenti al livello di assistenza e cura presenti in Italia.
Analogamente si procederà a livello di Governo Italiano perché si possa ovviare agli eventuali discrimini che sono stati posti in essere, come da G.U. n. 301 del 27/12/2010.
AGD Italia, AID, ANIAD, Diabete Forum, FAND, FDG, JDF Italia
Patente, rinnovi a ostacoli
Cambiano gli accertamenti medici per il rilascio e rinnovo della patente di guida alle persone che soffrono di deficit visivi, diabete mellito o epilessia. Lo prevede il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010. Il decreto, recependo la direttiva n. 2009/112/Ce del 25.08.2009 e modificando il dm n. 40/T del 30 settembre 2003, introduce parametri medici più stringenti per l'idoneità alla guida di autovetture e mezzi a due ruote, mentre invece allenta le restrizioni finora previste per chi ha o intende ottenere una patente di categoria uguale o superiore alla C.
Patenti per la guida di autovetture, motoveicoli e ciclomotori. L'accertamento delle condizioni visive del soggetto deve essere rivolto non più solo alla verifica dell'acutezza visiva, del campo visivo, della visione crepuscolare e delle malattie progressive degli occhi, ma anche alla valutazione della sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, della diplopia e delle funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. In caso di deficit della sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, la commissione medica locale può autorizzare la guida solo con luce diurna. Se sussiste una malattia progressiva degli occhi, il rilascio o il rinnovo della patente può essere autorizzato solo con validità temporale limitata ed eventualmente con restrizioni per la guida notturna.
Vengono introdotte restrizioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida a persone affette da diabete mellito. Se vengono assunti farmaci che possono indurre un'ipoglicemia grave, il soggetto può essere dichiarato idoneo alla guida per un periodo massimo di 5 anni. La guida di veicoli è preclusa a chi soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia.
Per quanto riguarda le malattie neurologiche, mentre finora l'idoneità alla guida poteva essere riconosciuta alle persone epilettiche dopo l'effettuazione di specifici esami e controlli medici, il dm del 30 novembre 2010 introduce un ampio spettro di restrizioni. Occorre una lunga osservazione clinica prima di rilasciare o rinnovare la patente a chi soffre o ha sofferto di crisi epilettiche esclusivamente durante il sonno o di crisi che comunque non hanno effetti sulla stato di coscienza o sulla capacità di azione. Chi ha avuto una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve comunque essere dissuaso dalla guida.
Patenti di categoria uguale o superiore alla C. Anche per le patenti di categoria pari o superiore alla C, oltre all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi, devono essere valutate anche la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, la diplopia e le funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Mentre finora la patente non doveva essere rilasciata, né rinnovata, se il candidato o il conducente non aveva un campo visivo binoculare normale oppure se era colpito da diplopia, con il dm del 30 novembre 2010le cause ostative al rilascio e al rinnovo della licenza di guida sono le alterazioni significative della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo l'abbagliamento. Se si perde la visione da un occhio o se insorge la diplopia, occorre un periodo di adattamento adeguato durante il quale non è consentito guidare. Il diabete mellito e il trattamento con insulina non costituiscono più motivi ostativi alla guida, purché siano attestate e rispettate alcune precise e dettagliate condizioni. Infine, mentre finora era preclusa la possibilità di guidare veicoli a chi presentava crisi di epilessia, il dm del 30 novembre 2010 consente di rilasciare e rinnovare la patente, nel rispetto di alcune precise condizioni.
da: Italia Oggi
11 gennaio 2011
Regole più severe per il rinnovo della patente di guida
A seguito dell’emanazione del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 novembre 2010, sono variati gli accertamenti medici per il rilascio e rinnovo della patente di guida per le persone che soffrono di deficit visivi o di alcuni particolari patologie, come il diabete mellito o epilessia; in particolare, il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010 recepisce la direttiva n. 2009/112/Ce del 25.08.2009 e, modificando la normativa previgente, introduce:
- parametri medico-scientifici più stringenti per verificare l’effettiva l'idoneità alla guida di autovetture e mezzi a due ruote;
- allenta alcune restrizioni previste per chi ha (oppure intende ottenere) una patente di guida di categoria uguale o superiore alla C.
Secondo i nuovi parametri l'accertamento delle condizioni visive deve essere rivolto non solo alla verifica dell'acutezza visiva, del campo visivo, della visione crepuscolare e delle malattie progressive degli occhi, ma anche:
- alla valutazione della sensibilità all'abbagliamento;
- alla valutazione della sensibilità al contrasto;
- valutazione della diplopia;
- valutazione delle funzioni visive che possono compromettere la guida.
In caso di deficit della sensibilità per abbagliamento e contrasto, le commissioni mediche locali possono autorizzare la possibilità di guidare soltanto nelle fasce orarie con luce diurna. Se, invece, sussiste una malattia progressiva degli occhi il rilascio e il rinnovo della patente può essere limitato a una validità temporale più breve dell’ordinario oppure subire restrizioni rispetto alla possibilità di guidare in fasce notturne.
Riguardo ai soggetti affetti da diabete mellito vengono introdotte restrizioni per il rilascio o il rinnovo della patente di guida: se vengono assunti farmaci che possono indurre un'ipoglicemia grave, infatti, il soggetto può essere dichiarato idoneo alla guida massimo per 5 anni dopodiché il suo stato deve essere revisionato per un’ulteriore (ed eventuale) conferma della sua idoneità.
La guida di veicoli è invece vietata a chi soffre di:
- ipoglicemia grave e ricorrente;
- un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia.
Riguardo alle malattie neurologiche, il dm del 30 novembre 2010 introduce un ampio spettro di restrizioni:
- prima di rilasciare o rinnovare la patente a chi soffre o ha sofferto di crisi epilettiche durante il sonno o di crisi che comunque non hanno effetti sulla stato di coscienza o sulla capacità di azione occorre una lunga osservazione clinica;
- qualora un soggetto abbia avuto una crisi epilettica iniziale o isolata o una perdita di conoscenza, nonostante l’incidenza episodica del malessere, deve comunque essere dissuaso dalla guida.
Per le patenti di categoria pari o superiore alla C (la patente C è la patente più richiesta tra quelle professionali perchè abilita alla guida dei "camion" ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio) valgono le stesse regole per la valutazione dell’adeguatezza alla guida prevista per le patenti di categoria inferiore quindi, oltre all'acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi, devono essere valutate anche la sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, la diplopia e le funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.
Sempre per quanto riguarda le patenti di categoria pari o superiore alla C, il decreto ministeriale del 30 novembre 2010 introduce anche alcuni “allentamenti” alla previgente disciplina. Mentre fino ad oggi la patente non doveva essere rilasciata né tanto meno rinnovata se il conducente non aveva un campo visivo binoculare normale oppure se soffriva di diplopia, ora sono previste, come sola causa ostativa al rilascio della licenza, le alterazioni significative della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo l'abbagliamento.
Secondo la nuova disciplina, inoltre:
- il diabete mellito e il trattamento con insulina non costituiscono più motivi ostativi alla guida, purché siano attestate e rispettate alcune precise e dettagliate condizioni mediche, come meglio dettagliate nell’allegato al decreto, sotto riportato;
- mentre finora era preclusa la possibilità di guidare veicoli a chi presentava crisi di epilessia, il dm del 30 novembre 2010 consente di rilasciare e rinnovare la patente, nel rispetto di alcune precise condizioni mediche., come meglio dettagliate nell’allegato al decreto, sotto riportato.
da: Redazione La Lente sul Fisco
|