AGDI - Regione Marche - legge n. 1 del 23/02/2009
Legge regionale n.1 del 23/02/2009
"Nuove disposizioni in materia di prevenzione e cura del
diabete mellito".
Il consiglio - Assemblea legislativa regionale ha
approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione realizza un sistema integrato di prevenzione e cura
della patologia diabetica e delle sue complicanze volto ad assicurare agli
utenti l'erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate, nel
rispetto dei principi previsti dalla legislazione statale vigente.
2. La Regione garantisce, in particolare, la gestione integrata del paziente
diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione congiunta dello
specialista e del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta in
un programma stabilito di assistenza nei confronti dei pazienti. La gestione
integrata prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento
tra assistenza territoriale e specialistica.
Art. 2
(Assistenza territoriale)
1. L'assistenza territoriale è erogata dai medici di medicina generale
o dai pediatri di libera scelta ed è coordinata dai distretti sanitari.
2. L'assistenza territoriale è finalizzata al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
a) prevenzione e diagnosi precoce delle alterazioni
del metabolismo glucidico;
b) predisposizione e attuazione del piano di cura
del paziente, in collaborazione con le strutture indicate agli articoli 3 e
5;
c) corretta gestione della terapia farmacologica;
d) sorveglianza degli
effetti collaterali della terapia ipoglicemizzante e delle interferenze della
stessa con altre terapie in corso;
e) invio del paziente diabetico alla
struttura specialistica di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 secondo le
modalità previste nel piano di cura;
f) adeguata assistenza domiciliare al
diabetico non autosufficiente ed attivazione dell'assistenza domiciliare integrata, quando necessario;
g) raccolta dei dati in maniera omogenea
utilizzando supporti informatizzati ed invio dei dati medesimi alle strutture
preposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nell'atto di
indirizzo di cui all'articolo 6.
Art. 3
(Assistenza specialistica per
adulti)
1. L'assistenza specialistica è erogata attraverso Centri di
diabetologia di primo e secondo livello.
2. In ciascun ambito
territoriale zonale definito dall'articolo 9 della legge regionale 20 giugno
2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è istituito un
Centro di diabetologia di primo livello. Il Centro è un'unità operativa semplice
a collocazione ospedaliera e svolge le seguenti funzioni:
a) valutazione
della patologia diabetica ed impostazione del piano complessivo di trattamento
in collaborazione con i medici di medicina generale;
b) raccolta,
aggiornamento ed invio dei dati alle strutture preposte secondo le modalità indicate dalla Giunta regionale nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 6, in
collaborazione con i medici di medicina generale;
c) studio e prevenzione
delle complicanze del diabete mellito, in collegamento con altre Unità operative
specialistiche, per la definizione diagnostica;
d) trattamento delle
complicanze del diabete mellito con particolare riferimento al piede
diabetico;
e) attività ambulatoriale con accesso continuativo diurno anche
per prestazioni di urgenza su prescrizione del medico di medicina generale,
sulla base dei protocolli indicati all'articolo 6, comma 1, lettera b);
f)
promozione di una costante e consapevole partecipazione del paziente alla
gestione del suo stato di salute anche attraverso l'addestramento alle tecniche
di autocontrollo alimentare e terapeutico;
g) attività di consulenza negli
interventi di cura domiciliari e nelle strutture ospedaliere dell'ambito
territoriale in cui è istituito.
3. In ciascuna Provincia è istituito
un Centro di diabetologia di secondo livello sulla base di indirizzi dettati
dalla Giunta regionale. Detti Centri assicurano, per l'ambito territoriale della
Zona in cui sono costituiti, anche le funzioni di Centro di diabetologia di
primo livello.
4. I Centri di diabetologia di secondo livello,
costituiscono Unità operative complesse ed assicurano:
a) assistenza
oculistica completa;
b) assistenza nefrologica completa;
c) diagnosi e
terapia della patologia cardiovascolare;
d) assistenza podologica;
e)
assistenza dermatologica;
f) assistenza neurologica;
g) impianto e
controllo dei microinfusori e degli Holter glicemici;
h) consulenza alle
strutture di primo livello;
i) day hospital terapeutico.
5. La
dotazione di personale dei Centri di diabetologia tiene conto delle dimensioni
del bacino d'utenza, delle caratteristiche del territorio e della struttura
ospedaliera in cui sono inseriti, assicurando continuità di intervento. In
particolare la dotazione di personale è determinata in maniera da garantire
l'assistenza, la consulenza e il trattamento del paziente in regime
ambulatoriale, di degenza ordinaria e di day hospital; l'educazione terapeutica;
lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze acute e croniche.
Art. 4
(Funzioni dell'INRCA)
1. E' istituito presso l'INRCA il Centro di riferimento regionale del
piede diabetico. Il Centro costituisce Unità operativa complessa ed è dotato di
posti letto.
2. Il Centro di riferimento svolge le funzioni di
diagnosi e terapia specialistica per tutte le patologie podologiche connesse al
diabete. In particolare il Centro assicura:
a) la radiologia
interventistica;
b) la chirurgia vascolare.
3. L'INRCA costituisce,
inoltre, riferimento regionale per i problemi della diabetologia in età
geriatrica.
Art. 5
(Assistenza specialistica per
minori)
1. L'assistenza specialistica per minori è erogata attraverso il
Centro di riferimento regionale per la diabetologia pediatrica istituito presso
l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi -
G.Salesi" di Ancona, e costituisce Unità operativa complessa.
2. Il
Centro è strutturato per assicurare un approccio diagnostico-terapeutico
multidisciplinare per tutti i soggetti affetti da diabete mellito in età pediatrica ed adolescenziale, sia all'esordio della malattia, che durante il suo
corso.
3. In particolare compete al Centro:
a) l'osservazione
epidemiologica della malattia diabetica nel territorio regionale;
b) la
diagnosi del diabete, la terapia e l'assistenza del paziente e del suo nucleo
familiare anche sotto il profilo psico pedagogico, in collaborazione con il
pediatra di libera scelta;
c) l'impostazione del piano complessivo di
trattamento terapeutico, in collaborazione con il pediatra di libera
scelta;
d) l'educazione terapeutica nei confronti del paziente e dei suoi
familiari, anche con iniziative a carattere residenziale;
e) l'istruzione
all'uso dei presidi diagnostici e terapeutici;
f) la prescrizione, l'impianto
ed il controllo dei microinfusori, degli Holter glicemici e delle nuove tecnologie biomediche;
g) la realizzazione, presso le scuole di ogni ordine e
grado del territorio regionale ove è inserito il minore diabetico, di iniziative
di informazione e formazione sulle problematiche riguardanti il diabete in età pediatrica ed adolescenziale e sulla gestione del diabete dei minori in ambiente
scolastico;
h) lo studio, la diagnosi e il trattamento delle complicanze
acute e croniche;
i) la prevenzione mediante l'educazione ad un corretto
stile di vita per i soggetti affetti da obesità e per i soggetti a rischio di
diabete non insulino-dipendente;
j) la diagnosi e la cura delle patologie
endocrine infantili connesse con la malattia diabetica;
k) la collaborazione
con le associazioni di volontariato attive nel settore;
l) l'organizzazione
di incontri con i pediatri di libera scelta al fine di aggiornarli sulle
tematiche inerenti il diabete in età evolutiva;
m) la pronta disponibilità,
anche telefonica, 24 ore su 24 ai pazienti e alle loro famiglie, nonché alle
strutture ospedaliere in caso di eventuali ricoveri.
4. Le attività di
cui al comma 3 sono svolte in regime di day hospital, ricovero ospedaliero,
consulenza ambulatoriale e consulenza diretta sul territorio.
5. Il
Centro è costituito da un'équipe formata da medici esperti in diabetologia
pediatrica, personale infermieristico, psicologi e dietisti. La dotazione del
personale è determinata in modo da garantire l'espletamento delle attività di
cui al comma 3, assicurando la continuità degli interventi sull'intero
territorio regionale.
Art. 6
(Compiti della Regione)
1. La Giunta regionale detta indirizzi alle Aziende sanitarie e
all'INRCA per le attività di prevenzione del diabete e gestione integrata del
paziente diabetico. Gli indirizzi in particolare:
a) determinano gli standard
operativi di funzionamento per le attività erogate;
b) individuano i
protocolli condivisi per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito
e delle sue complicanze, nonché i modelli standard di comunicazione;
c)
indicano le attività di formazione ed aggiornamento del personale medico,
infermieristico e tecnico da inserire nei programmi di formazione ed
aggiornamento permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
d)
promuovono la ricerca epidemiologica da attuarsi mediante modelli
informatizzati;
e) definiscono le modalità per l'attuazione del controllo di
qualità delle prestazioni erogate dai medici di medicina generale, dai pediatri
di libera scelta e dai Centri di diabetologia, mediante l'individuazione di
indicatori di struttura, di processo ed esito;
f) determinano i criteri per
lo svolgimento delle attività di educazione rivolte ai pazienti diabetici, alle
rispettive famiglie e alle scuole, nonché le iniziative di educazione sanitaria
sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della
popolazione;
g) stabiliscono criteri per l'istituzione di Centri di
diabetologia di I e di II livello;
h) determinano le modalità di
distribuzione dei presidi diagnostici e terapeutici a carico del servizio
sanitario regionale ai sensi della normativa statale vigente, assicurando che
gli stessi siano forniti per il tramite delle farmacie;
i) determinano le
modalità di raccordo tra i servizi erogati dall'Azienda ospedaliera
universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", le altre
Aziende sanitarie e l'INRCA;
j) individuano le modalità con cui le Aziende sanitarie e l'INRCA si avvalgono della collaborazione e dell'aiuto delle
associazioni per la tutela del diabetico in età adulta e
pediatrica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 determinano altresì i
termini e le ulteriori specifiche modalità di adeguamento delle Aziende
sanitarie e dell'INRCA alle disposizioni previste dalla presente
legge.
3. Nell'ambito delle strutture ospedaliere ove sono istituiti i
Centri di diabetologia di cui agli articoli 3 e 5, i pazienti affetti da diabete
e malattie del ricambio trovano ricovero nelle unità operative dell'area
funzionale medica. E' comunque vietata la collocazione dei pazienti stessi in
Unità operative autonome.
4. La Regione promuove, nel rispetto delle
disposizioni statali vigenti, intese con l'Università politecnica delle Marche
per la formazione e la ricerca in campo diabetologico, favorendo in particolare
la collaborazione tra Università ed INRCA per la ricerca in materia di
diabetologia in età geriatrica.
Art. 7
(Comitato regionale per la
diabetologia)
1. Al fine di coordinare l'attività di assistenza nel settore
delle malattie diabetologiche e del ricambio è istituito il Comitato regionale
per la diabetologia. Il Comitato in particolare è sentito dalla Giunta regionale
in ordine alla definizione degli indirizzi di cui all'articolo 6 e sulla
proposta di piano sanitario regionale.
2. L'Assemblea legislativa
regionale e la Giunta regionale possono richiedere pareri al Comitato su atti
relativi all'organizzazione dei servizi, alla cura e alla prevenzione della
malattia diabetica, diversi da quelli indicati al comma 1.
3. Il
Comitato svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle attività previste
agli articoli 2, 3, 4 e 5. Il Comitato può formulare proposte alla Giunta
regionale in ordine all'attività di assistenza nel settore
diabetologico.
4. Il Comitato presenta ogni anno alla Giunta regionale
una relazione sull'attività svolta e una relazione finale sull'attività effettuata nel triennio. Copia delle relazioni è trasmessa all'Assemblea legislativa regionale.
5. Il Comitato è composto:
a) dai
responsabili dei Centri di diabetologia di I e II livello;
b) dal
responsabile del Centro di diabetologia pediatrica e geriatrica;
c) dal
responsabile del Centro di riferimento regionale del piede diabetico;
d) da
un rappresentante dei medici di base designato da ciascun ordine dei medici
provinciali;
e) da un rappresentante delle associazioni per la tutela del
diabete adulto e un rappresentante delle associazioni per la tutela del diabete
pediatrico;
f) da un rappresentante dell'Università;
g) dal dirigente del
servizio competente in materia o suo delegato;
h) da un esperto in
diabetologia nominato dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato è
costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato elegge
nel proprio seno un Presidente che convoca, presiede, coordina i lavori del
Comitato stesso e redige la proposta di relazione indicata al comma
4.
7. I componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 5, sono
designati entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il
Comitato è costituito in presenza della maggioranza dei componenti dello stesso,
salve le successive integrazioni.
8. Il Comitato dura in carica quanto
la legislatura.
Art. 8
(Disposizioni transitorie)
1. Sino all'approvazione della deliberazione indicata al comma 1
dell'articolo 6:
a) i centri di diabetologia operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano a svolgere le funzioni indicate dalla
l.r. 9 dicembre 1987, n. 38 (Organizzazione e disciplina dei centri di
diabetologia e malattie del ricambio), ancorché abrogata;
b) la distribuzione
dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini diabetici a carico del
servizio sanitario regionale, è effettuata secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il Comitato per la diabetologia in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni previste
dall'articolo 7.
3. Il Comitato indicato al comma 2 resta in carica
sino al termine della legislatura.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 2009 alla copertura della spesa determinata
dall'applicazione della presente legge si provvede con le somme che si rendono
disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 38/1987, già iscritte nell'UPB
5.28.15 (Finanziamento dei macrolivelli di assistenza sanitaria
corrente).
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si
provvede dall'anno 2010 e successivi mediante impiego di quota parte delle somme
relative al Fondo sanitario regionale assegnate alle Aziende sanitarie e
all'INRCA.
3. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2009 ad
apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della
gestione.
Art. 10
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le leggi regionali 9 dicembre 1987, n.38 e
la l.r. 29 aprile 1996, n.14.
La presente legge è pubblicata nel
bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona,
addì 23 Febbraio 2009.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN
APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA
STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
NOTE
Nota all'art. 3, comma 2
Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
(Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) è il seguente:
"Art. 9 - (Zone territoriali) - 1. Le zone territoriali sono articolazioni
dell'A.S.U.R., i cui ambiti territoriali sono definiti nell'allegato di cui alla
presente legge, con compiti di programmazione e gestione dei servizi sanitari e
socio-sanitari nel rispettivo ambito territoriale, dotate di autonomia
gestionale ed operativa, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) e
l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di
elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio zonale o aziendale.
Esse provvedono, in particolare:
a) alla definizione degli obiettivi di
salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro
perseguimento attraverso i Piani di attività zonali (P.A.Z.), da definire ed
attuare in accordo con i soggetti erogatori dei servizi;
b) alla
programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse
strumentali ed umane dei servizi sanitari di zona;
c) all'integrazione, sia a
livello programmatorio che di attuazione, dei servizi sanitari con i servizi
sociali;
d) al coordinamento dei servizi sanitari di zona relativi ai
differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
e) alla
rilevazione, all'orientamento ed alla valutazione della domanda socio-sanitaria,
alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione
complessiva dei consumi;
f) alla distribuzione delle risorse assegnate ed
alla corretta utilizzazione delle stesse;
g) alla gestione dei rapporti di
informazione e collaborazione con la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo
21;
h) alle negoziazioni con le organizzazioni sindacali, sulla base di
indirizzi aziendali, per le intese e gli accordi aventi valenza zonale.
2. Le
zone territoriali, ai fini della contrattazione collettiva, sono considerate
unità amministrative autonome."
Nota all'art. 10, comma 1
La legge
regionale 29 aprile 1996, n. 14 reca: "Modificazioni alla L.R. 9 dicembre 1987,
n. 38. `Organizzazione e disciplina dei Centri di diabetologia e malattie del
ricambio'."
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Luchetti n. 257 del 22 luglio
2008;
* Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 15
gennaio 2009;
* Parere della II Commissione assembleare permanente in data 29
gennaio 2009;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea
legislativa regionale nella seduta del 17 febbraio 2009, n. 132.
b)
STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO SALUTE.
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